Statuto Circolo del Collezionismo " Il Profferlo " - Circolo il Profferlo

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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO del
 CIRCOLO DEL COLLEZIONISMO “IL PROFFERLO” – VITERBO
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DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE
Art.  1 - È costituita, nel rispetto delle norme dettate dal codice civile, una associazione denominata “CIRCOLO DEL COLLEZIONISMO “IL PROFFERLO” - VITERBO” (d’ora innanzi, per brevità, “il Circolo” o “l’Associazione”). Il logo del Circolo sarà definito in fase successiva dal Consiglio Direttivo e sottoposto agli Associati.
Art.  2 – Il Circolo ha sede in VITERBO, presso la Delegazione di Viterbo del Sovrano Militare Ordine di Malta, P.zza Giuseppe Verdi n.4. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo art.8 delibera su eventuali successive modifiche della sede.
Art.  3 - L’Associazione è di natura apolitica e apartitica, non ha fini di lucro  e si propone di:
a)      promuovere un sentimento di amicizia tra gli appassionati del collezionismo in generale (non soltanto nei settori della filatelia e della numismatica);
b)      diffondere l’interesse per la cultura del collezionismo in tutti i suoi settori;
c)      promuovere le informazioni e gli scambi, assolutamente non commerciali, ma fondati sulla reciproca e disinteressata collaborazione tra i soci, nonché tra soci anche appartenenti ad altri circoli;
d)      promuovere, organizzare e gestire manifestazioni e conferenze di carattere culturale aventi a tema il collezionismo;
e)      istituire una biblioteca specializzata ed un servizio informativo mediante l’acquisto di cataloghi e pubblicazioni specializzate;
f)       riunire in amicizia tutti coloro che intendono trascorrere serenamente ed in modo sano il tempo libero praticando le attività sopra descritte.
Art.  4 - L’associazione potrà procedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, alla propria affiliazione o adesione ad associazioni o federazioni provinciali, regionali e nazionali.
PATRIMONIO
Art.  5 - Il patrimonio del Circolo è formato:
a)        dalle quote sociali e da eventuali contributi straordinari e/o volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b)        da eventuali contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c)        da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di terzi;
d)        da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
I proventi dell’Associazione e dell’attività da essa svolta non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto annuale va reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo di eventuali attrezzature e materiali occorrenti per l’attività del Circolo.
ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 6 - In prima istanza, si considerano associati (“Soci Fondatori”) coloro che partecipano, in presenza, alla costituzione del Circolo, sottoscrivendo l’atto costitutivo e contestuale statuto.
In fase successiva, potranno essere associati al Circolo, previa presentazione di domanda di adesione e approvazione unanime del Consiglio Direttivo, tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividano gli scopi (“Soci Ordinari”).
Il nuovo associato è tenuto ad accettare per iscritto lo statuto.
Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi al dettato dello statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Gli associati sono tenuti a versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e comunicata nel corso dell’assemblea tenuta per l’approvazione del bilancio. La quota sociale deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla qualifica di associato.
In fase di costituzione del Circolo (e in caso di adesione di nuovi associati) la quota associativa va versata entro 30 giorni, rispettivamente, dalla costituzione dell’Associazione e dall’accettazione dello status di nuovo associato.
Le quote sociali sono intrasmissibili, non sono rivalutabili né rimborsabili in nessun caso.
Tra gli associati vige in ogni caso una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. È richiesta la maggiore età per la qualifica di associato al Circolo.
Ogni associato ha diritto di ricevere la tessera del Circolo.
Art.  7 - Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o degli eventuali regolamenti interni o delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento viene comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata o mail inviata al Presidente dell’associazione.
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto (anche a mezzo di mail) al Presidente ed hanno effetto con lo scadere dell’esercizio in corso.
Art.  8 - Sono organi del Circolo (Organi Sociali):
·         l’Assemblea degli associati;
·         il Consiglio Direttivo;
·         il Presidente.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, con funzioni di supervisione e controllo dell’attività del Circolo e del rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli associati e degli Organi Sociali.
ASSEMBLEA
Art.  9 – Gli associati formano l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente e da questo presieduta (o, in sua assenza, presieduta da un membro del Consiglio Direttivo). Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e delibera a maggioranza semplice.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o i due quinti degli associati.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
-          all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e dei relativi allegati;
-          alla nomina del Consiglio Direttivo;
-          all’approvazione della modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
-          ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo le intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto (anche tramite mail o altri strumenti di comunicazione digitale) inviato a ciascun associato almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Hanno diritto al voto solo gli associati in regola con il pagamento della quota sociale dell’esercizio in corso. Ogni associato può rappresentare solo un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE
Art.  10 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Per la nomina del primo Consiglio Direttivo, si intendono nominati i componenti del Gruppo di Lavoro costituitisi nella pre-riunione del 4.12.2021.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
A titolo non esaustivo, il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività del Circolo in conformità allo statuto; delibera sull’ammissione di nuovi associati; favorisce l’attività degli associati alla vita del Circolo.
Provvede inoltre alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone le mansioni.
In ogni caso le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo potrà redigere regolamenti interni per disciplinare e organizzare le attività dell’Associazione, che dovranno essere comunque comunicati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri e si intende validamente costituito con la presenza di almeno 4 membri; viene convocato dal Presidente o da almeno tre degli altri componenti, almeno 20 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta (anche mail o altri strumenti di comunicazione digitale). In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telefonica.
PRESIDENTE
Art.  11 – Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Presidente Onorario ove nominato, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
BILANCIO
Art.  12 – L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio successivo, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente ed entro la stessa data il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui all’art.3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non vengono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge vigente o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
SCIOGLIMENTO E NORMA DI CHIUSURA
Art.  13 – L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In merito decide l’Assemblea.
Art.  14 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle vigenti leggi.
   
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